Come disciplinato per legge (secondo l’art. 46 cpv. 1 lett. g OAMal e 50cOAMal), le psicologhe e gli psicologi psicoterapeuti possono dispensare prestazioni di psicoterapia su prescrizione medica.
Sono possibili 15 sedute di psicoterapia praticata da uno psicologo o da una psicologa per ogni prescrizione medica.
Per la prescrizione di altre 15 sedute al massimo è necessario uno scambio informativo preliminare tra medico prescrivente e psicoterapeuta.
Per la prosecuzione della psicoterapia dopo 30 sedute d’accertamento e di terapia è necessaria una garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicurazione, analogamente alla procedura prevista per la psicoterapia effettuata dalla o dal medico.
Documenti ufficiali UFSP
Scarica il pdf con la Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie e dell’ordinanza sulle prestazioni (Nuovo disciplinamento della psicoterapia praticata da psicologi nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie [AOMS]).
Dal sito dell’Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP): Il nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica a partire dal 1° luglio 2022.